La violenza sulle donne e i numeri di femminicidi hanno raggiunto livelli allarmanti in Italia. L’Istat nel rapporto annuale sulla violenza alle donne, denuncia il fenomeno del comportamento violento dei maschi che viene perpetrato dentro e fuori la famiglia e l’aumento esponenziale delle donne che ne restano vittime. Solitamente è un comportamento conseguente al fatto che il marito o il compagno non accetta che il matrimonio sia finito o che il legame sentimentale si è spezzato irrimediabilmente. Tuttavia, quello della violenza in una causa di separazione e divorzio è un aspetto del quale gli avvocati che si occupano di divorzio tra coniugi e scioglimento del matrimonio devono tenere conto. I comportamenti violenti del resto, possono essere di natura diversa. Il fatto che la moglie ostacoli il contatto dell’ex marito con i figli potrebbe essere un comportamento violento. Molto più frequente e alla ribalta delle cronache, la violenza è quella del marito o del compagno che non accetta la fine del matrimonio e del legame sentimentale con la donna.
Ecco quando si può ottenere la revisione dell’assegno di mantenimento all’ex moglie
Tuttavia, l’assegno di mantenimento all’ex moglie non sempre è dovuto da una marito che si è dimostrato essere violento. È assodato che la violenza è sempre motivo di addebito del divorzio, ma non è automatico il mantenimento all’ex moglie a causa della violenza. Come sempre non ci sono regole stabilite una volta per tutte in tema di diritto di famiglia, separazione e divorzio ma l’analisi del caso che un avvocato è tenuto a fare nell’interesse del suo assistito che vuole divorziare.
Al marito violento è sempre addebitata la causa di divorzio e la fine del matrimonio, ma potrebbe darsi che a causa di altri fattori non sia obbligato ad erogare l’assegno di mantenimento. Facciamo l’esempio che si è manifestato al Tribunale di Firenze con la sentenza n.1314/2020.
In questo caso, uno dei fattori che i giudici hanno preso in considerazione è stata la notevole differenza di età tra gli ex coniugi, 22 anni di differenza. La giovane età della moglie aveva determinato, secondo il marito, la sottrazione agli obblighi coniugali di assistenza morale e materiale. Ma da parte sua e con l’assistenza del suo avvocato, la moglie ha denunciato la pericolosa condotta violenta del marito e ha avviato un procedimento penale.
Non sempre i comportamenti violenti determinano automatismi in relazione all’attribuzione dell’assegno di mantenimento.
In caso di separazione e divorzio avvocati e giudici devono tenere conto:
- delle condizioni sociali, patrimoniali, economiche degli ex coniugi che si apprestano a separarsi e poi divorziare;
- della rispettiva posizione sociale;
- della possibilità di lavorare e migliorare la propria condizione di sussistenza che ognuno di essi può raggiugnere indipendentemente dall’altro.
In questo caso, per esempio, il marito ha tenuto un comportamento violento nei confronti della giovane moglie. Quel comportamento violento che è stato provato in sede di giudizio penale, gli è costato l’addebito della causa di divorzio. Ma diversa si è presentata la situazione quando si è dovuto decidere dell’obbligatorietà dell’assegno di mantenimento dovuto. In questo caso, infatti, non è stata riscontrata la sufficiente disparità delle condizioni economiche tra la moglie e il marito tali, da giustificare l’erogazione dell’assegno di mantenimento dell’ex marito nei confronti dell’ex moglie.
Al contrario, il fatto che la moglie divorziata:
- abbia 22 anni meno del marito;
- che sia in possesso di un titolo di studio di diploma;
- che sia in possesso di capacità lavorativa già dimostrata;
sono elementi tutti considerati come condizioni adeguate per decidere che l’ex moglie non aveva diritto all’erogazione dell’assegno di mantenimento da parte dell’ex marito, nonostante quest’ultimo abbia tenuto un comportamento violento nei confronti dell’ex coniuge che è stata così esclusa dal diritto all’assegno separativo.