I consigli per non scoraggiarsi e dove necessario agire per interrompere una relazione e procedere con il divorzio internazionale diventano preziosi in questo periodo. Il Covid, infatti, ha imposto restrizioni di ogni genere negli spostamenti interni e negli spostamenti tra nazione e nazione. La Germania, ad esempio, ha introdotto misure restrittive in ingresso per chi proviene da 13 regioni italiane. Le misure di contenimento adottate da ogni paese colpito dal Covid, sta comportando importanti cambiamenti nella nostra vita e nelle nostre relazioni. Nel caso delle coppie in crisi formate da coniugi italiani residenti all’estero, può indurre a rimandare il divorzio per via dell’impossibilità a spostarsi in uscita o in entrata dall’Italia.
Ma non è il solo caso, infatti le tipologie di quello che si definisce divorzio internazionale sono diverse e spiegate qui dall’avvocato Sagone che si occupa da molto tempo di separazione tra coniugi.
In sintesi, se necessario una coppia di italiani residenti all’estero può procedere con il divorzio assita da un avvocato, ma davanti il Giudice italiano. Una scelta che può essere indotta nella coppia da molti motivi e che è contemplata dal diritto di famiglia internazionale.
Ci sono diversi modi per divorziare in forma breve con il diritto internazionale. Anche quando il coniuge straniero è irrintracciabile.
Le forme di divorzio internazionale previste dal diritto di famiglia e da diversi accordi internazionali sottoscritti tra paesi esteri riguardano tutti i casi di:
- Separazione e divorzio coniuge straniero irreperibile;
- Separazione e divorzio da coniuge cittadino straniero residente all’estero;
- Separazione o divorzio del matrimonio celebrato all’estero;
- Divorzio del coniuge straniero da cittadino italiano;
- Divorzio di coniugi cittadini italiani residenti all’estero.
E’ bene precisare anche che molte delle legislazioni sul divorzio nei paesi esteri, sono incompatibili con l’ordinamento giuridico e le leggi in Italia. Pertanto, ogni eventuale sentenza di divorzio emessa all’estero, qualora riguardi un cittadino italiano, deve essere omologata da un tribunale italiano.